Compensi da lavoro autonomo professionale percepiti dopo chiusura partita IVA

Il Fisco fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, dei compensi per attività di lavoro autonomo professionale percepiti dopo la chiusura della partita IVA, in un periodo di imposta in cui il percipiente non è più fiscalmente residente in Italia (Agenzia delle entrate – risposta 26 aprile 2022, n. 218)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria, l’Istante, avvocato iscritto all’AIRE dal mese di ottobre 2021, in seguito al proprio trasferimento all’estero avvenuto a dicembre 2021, ha chiuso la partita IVA.
Successivamente, nel mese di gennaio 2022, il Tribunale comunicava il deposito in cancelleria di un “decreto di liquidazione a difensore”, avvenuto a dicembre 2021 e relativo ad una prestazione professionale conclusa nel 2014.
L’Istante fa presente che al momento della prestazione era regolarmente in possesso di una posizione fiscale e, pertanto, nella condizione di emettere regolare  fattura e che gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione nell’albo del circondario del tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati l’obbligo del contributo annuale per l’iscrizione all’albo.
L’ Istante, ritenendo di avere tutte le prerogative per l’esercizio della professione forense in Italia ed essendo, altresì, soggetto iscritto all’AIRE, chiede:
– se per le attività professionali già eseguite, ma di cui non è ancora pervenuto il decreto di liquidazione, è possibile emettere fattura in regime di cui alla legge n. 92 del 2012 (legge prestazione occasionale);
– se per le attività future eventualmente eseguite in Italia è possibile emettere documento fiscale ai sensi della (citata) legge n. 92 del 2012″.
Per il Fisco con riferimento al quesito relativo alla modalità di documentazione e dichiarazione di crediti maturati in un’annualità in cui l’Istante era ancora fiscalmente residente in Italia e svolgeva in modo abituale attività di lavoro autonomo ma liquidati/incassati dopo il suo espatrio e la chiusura della sua partita IVA si ritiene che la procedura corretta preveda, alternativamente, l’imputazione dei compensi che non abbiano ancora avuto manifestazione finanziaria al momento della chiusura della posizione IVA ai redditi relativi al 2021, ultimo anno di attività professionale, oppure il mantenimento della posizione IVA individuale fino all’ultimazione di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti, secondo quanto previsto dalla prassi citata in precedenza, permettendo così l’emissione della fattura e la dichiarazione dei redditi nell’anno di imposta in cui si realizza l’incasso del credito, in applicazione del principio di cassa.
Nel presupposto che l’imputazione all’ultimo anno di attività dei crediti esigibili e non ancora riscossi derivanti dall’esercizio della professione legale in Italia non sia stata effettuata, non essendovene accenno in istanza, si ritiene che l’Istante, che ha impropriamente chiuso la propria partita IVA prima che fossero concluse tutte le attività ad essa connesse, dovrà procedere alla richiesta di riattivazione della propria posizione fiscale e, al momento dell’effettivo incasso dei singoli crediti, dovrà rendicontarli tramite l’emissione di una fattura per prestazione di lavoro autonomo e dichiararli come reddito professionale, utilizzando il modello Redditi Persone fisiche dell’anno di competenza.
Con riferimento, invece, al quesito relativo alla modalità di rendicontazione di eventuali e non precisate prestazioni di lavoro autonomo occasionale che l’ Istante potrebbe, solo ipoteticamente, svolgere in futuro in Italia, si ritiene che esso sia carente della rappresentazione di una specifica fattispecie relativamente alla quale sorgono dubbi interpretativi sull’applicazione di norme tributarie e, pertanto, debba essere ritenuto inammissibile.

Costituito il “Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”

Il giorno 20 aprile 2022, tra ASSOTELECOMUNICAZIONI – ASSTEL e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM-UIL nonché UGL Telecomunicazioni, si è stipulato l’accordo istitutivo del “Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni”.

Con il suddetto accordo è stato costituito il Fondo Bilaterale denominato “Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni” cui possono accedere tutte le Imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica, ecc.); Imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; Imprese che forniscono apparati e servizi di gestione, manutenzione e esercizio di impianti e reti di telecomunicazione; Imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle Imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali, siano esse rientranti e non rientranti nel campo di applicazione dell’att. 10 del DLgs n. 148 del 2015.
Il Fondo ha lo scopo di attuare, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, interventi nei confronti dei lavoratori delle Imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica, ecc.); Imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; Imprese che forniscono apparati e servizi di gestione, manutenzione e esercizio di impianti e reti di telecomunicazione; Imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle Imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali, rientranti e non rientranti nel campo di applicazione dell’att. 10 del DLgs n. 148 del 2015.
Con riferimento alle Imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 10 del DLgs 148 del 2015, il finanziamento per le prestazioni avviene con:
a. un contributo ordinario mensile dello 0,80% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato, esclusi i dirigenti;
b. un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’ 1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.

Nuovi valori ERN da aprile 2022 per il CCNL Tessile Abbigliamento

Decorrono, dal mese di aprile, i nuovi minimi retributivi per i dipendenti dell’industria tessile

In applicazione del vigente CCNL, che prevede la prima tranche di aumento dell’ERN, Sistema Moda Italia ha pubblicato i nuovi valori decorrenti da aprile 2022:

Aumenti contrattuali e relative decorrenze

livelli

parametri

1tranche aprile 2022

8 127 25,40 €
7 120 24,00 €
6 112 22,40 €
5 105 21,00 €
4 100 20,00 €
3bis 98 19,60 €
3 96 19,20 €
2bis 93 18,60 €
2 91 18,20 €
1 72 14,40 €

Conseguentemente l’Elemento Retributivo Nazionale -ERN- assumerà i seguenti valori mensili alle scadenze indicate:

Valori E.R.N. da aprile 2022

livello

ERN fino al 31 marzo 2022

ERN da aprile 2022

8 2.173,24 € 2.198,64 €
7 2.049,70 € 2.073,70 €
6 1.924,49 € 1.946,89 €
5 1.802,76 € 1.823,76 €
4 1.714,95 € 1.734,95 €
3bis 1.675,42 € 1.695,02 €
3 1.638,13 € 1.657,33 €
2bis 1.590,85 € 1.609,45 €
2 1.556,18 € 1.574,38 €
1 1.237,20 € 1.251,60 €

Viaggiatori e piazzisti

livello

ERN fino al 31 marzo 2022

ERN da aprile 2022

1a cat. 1.852,27 € 1.874,67 €
2a cat. 1.747,47 € 1.768,47 €

 

Lavoratori autonomi occasionali: ulteriori precisazioni sulla comunicazione

L’Inl ha fornito precisazioni sulla comunicazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.

 

Il 30 aprile pv è il termine ultimo per adempiere all’obbligo di comunicazione in parola a mezzo e-mail, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. Nel corso delle ultime settimane le comunicazioni in parola sono state effettuate, in buona parte, attraverso la citata applicazione che, evidentemente, rappresenta un efficace strumento per gli Uffici per svolgere l’attività di monitoraggio richiesta dallo stesso dettato normativo.
Tuttavia, al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente (ad es. quando il committente che abitualmente si rivolge al professionista per l’adempimento è invece costretto ad operare in proprio), è opportuno mantenere attive le caselle di posta elettronica (nota n. 29 dell’11 gennaio
In ogni caso, la trasmissione della comunicazione a mezzo e-mail non consente, contrariamente a quanto può avvenire attraverso il servizio predisposto dal Ministero del lavoro, un efficace monitoraggio degli adempimenti, proprio in ragione delle difficoltà di disporre di un “quadro complessivo” del)e trasmissioni effettuate dal medesimo committente e dei relativi contenuti. Eventuali verifiche, anche a campione, che gli Uffici devono attivare sono prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della citata applicazione (nota Inl 22 aprile 2022, n. 881).

Istituito il codice tributo bonus per l’acquisto della carta dei giornali

Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite (Agenzia delle entrate – Risoluzione 22 aprile 2022, n. 19/E).

L’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, riconosce, per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, alle condizioni e nei termini ivi indicati.
Successivamente, l’articolo 67, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto che il credito d’imposta disciplinato dall’articolo 188 del decreto-legge n. 77 del 2020 è riconosciuto anche per l’anno 2021, per le spese di acquisto della carta sostenute nell’anno 2020.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Contestualmente alla pubblicazione, il citato Dipartimento trasmette il suddetto elenco alla medesima Agenzia.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui trattasi, è istituito il seguente codice tributo:
– “6974” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite – art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Ai sensi dell’articolo 6 della circolare del 14 dicembre 2021, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dal citato Dipartimento.

 

Linee guida per le piccole produzioni agro-alimentari

Pubblicata nella G.U. 22 aprile 2022, n. 94, la Legge 01 aprile 2022, n. 30 recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agro-alimentari di origine locale.

Per piccole produzioni locali (PPL) si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell’azienda, destinati all’alimentazione umana, ottenuti presso un’azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.
Per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall’azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto che abbia la propria sede nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini.

Le aziende PPL sono identificate con apposito logo che deve essere esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati oppure all’interno dei locali, anche degli esercizi della grande distribuzione, e deve essere pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti.

La vendita diretta al consumatore finale dei prodotti PPL e il consumo immediato possono avvenire:
– presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi compresa la malga, purché gestiti dal medesimo imprenditore agricolo;
– nell’ambito di mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni, da parte del medesimo imprenditore agricolo;
– negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

La produzione e la commercializzazione dei prodotti PPL deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti dell’igiene sui prodotti alimentari e di quelle specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

I locali già registrati sono ritenuti conformi per l’attività sui prodotti PPL.
Possono essere istituiti corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL, da svolgersi nella regione o provincia autonoma nel cui territorio ha luogo l’attività dell’azienda. Il corso, ove istituito, deve essere frequentato entro 15 mesi dalla registrazione dell’attività e in ogni caso prima dell’avvio delle lavorazioni, a meno che l’operatore interessato, o il personale che lo coadiuva, non abbia ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare giudicati adeguati da parte dell’autorità competente rispetto alla tipologia di prodotti PPL di interesse.

L’imprenditore che immette sul mercato prodotti qualificandoli erroneamente come PPL è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro. In tal caso, in caso di utilizzo del logo è disposta altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d’uso del logo stesso per un periodo da 1 a 3 mesi e in caso di reiterazione della violazione la revoca della licenza d’uso del logo.

ASSOCIAZIONI e CGIL CISL UIL: Accordo di solidarietà per il popolo ucraino

Il giorno 25/3/2022, tra CASARTIGIANI, CNA, CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFETRA, CONFIMINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL, si è sottoscritto l’Accordo di solidarietà per il popolo ucraino

Le Confederazioni Cgil Cisl Uil e le Associazioni Datoriali CASARTIGIANI, CNA, CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFETRA, CONFIMI INDUSTRIA, condividendo i valori della Pace, della Democrazia, della Solidarietà, dell’amicizia dei Popoli, di fronte alla drammatica situazione che la guerra sta determinando in Ucraina, con milioni di profughi, hanno concordato di impegnarsi attraverso un sostegno mirato a sviluppare azioni concrete destinate a finalità umanitarie per il popolo ucraino nell’emergenza e per il futuro.
A tale scopo è stato attivato un conto corrente bancario denominato “CGIL CISL UIL Fondo di solidarietà per il popolo ucraino”, IBAN: IT90N0103003201000003300022, dove far confluire contributi volontari da parte delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese da raccogliere nelle modalità che i diversi soggetti intenderanno individuare.
Le Organizzazioni firmatarie del suddetto Accordo effettueranno puntuale valutazione delle modalità di intervento umanitario attraverso la nomina di un “Comitato di indirizzo”.
La raccolta dei contributi avrà termine il 31 ottobre 2022.

C.E.R.T. – Cassa Edile Regionale Toscana: contribuzione in vigore dall’1/3/2022

La Cassa Edile Regionale Toscana – C.E.R.T. – pubblica le percentuali di contribuzione in vigore dal 1 marzo 2022 per le imprese che applicano i diversi CCNL per i settori dell’Edilizia

Percentuale di contribuzione alla C.E.R.T., in vigore dal 1 Marzo 2022, da calcolarsi sulla retribuzione lorda:

– è pari al 9,77% per le azienda che applicano il CCNL Coopertive.

– è pari al 9,63% per le azienda che applicano il CCNL CONFAPI – ANIEM – ARTIGIANI – INDUSTRIA

CCNL EDILI COOPERATIVE

Tipo

Totale

Imprese

Lavoratori

Gestione 2,540% 2,130% 0,410%
Formazione e Sicurezza 0,800% 0,800%  
APEO 3,610% 3,610%  
Vestiario 0,500% 0,500%  
Q.A.C.T. 0,964% 0,482% 0,482
Q.A.C.N. 0,356% 0,178% 0,178
Fondo Sanitario 0,600% 0,600%  
Fondo Prepensionamenti 0,200% 0,200%  
Fondo Incentivo Occupazione 0,100% 0,100%  
Complessivo 9,67% 8,60% 1,070%
CONTRIBUTO RLST 0,100% 0,100%  
TOTALE 9,77% 8,70% 1,07%

CCNL EDILI: CONFAPI – ANIEM – ARTIGIANI – INDUSTRIA

Tipo

Totale

Imprese

Lavoratori

Gestione 2,300% 1,930% 0,370%
Formazione e Sicurezza 0,800% 0,800%  
APEO 3,610% 3,610%  
Vestiario 0,500% 0,500%  
Q.A.C.T. 0,960% 0,480% 0,480
Q.A.C.N. 0,360% 0,180% 0,180
Fondo Sanitario 0,600% 0,600%  
Fondo Prepensionamenti 0,200% 0,200%  
Fondo Incentivo Occupazione 0,100% 0,100%  
Complessivo 9,430% 8,400% 1,030%
CONTRIBUTO RLST 0,200% 0,200%  
TOTALE 9,630% 8,600% 1,030%

Modalità di tassazione del trattamento di fine mandato in caso di società estinta

Il trattamento di fine mandato è un’indennità che le società possono corrispondere agli amministratori/collaboratori alla scadenza del loro mandato e che si forma per effetto dell’accantonamento pluriennale, in apposito fondo, di una quota parte del compenso spettante agli amministratori/collaboratori per il loro ufficio. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 21 aprile 2022, n. 204)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria, l’Istante rappresenta di essere stato liquidatore di una Società, cancellata dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma in data gg/mm/aaaa.
L’Istante riferisce di aver appreso, dopo la cessazione della Società, dell’esistenza di una polizza, stipulata dalla Società prima della cessazione, per il Trattamento di Fine Mandato (TFM) in ” favore di un socio, procuratore della” Società. Il beneficiario della polizza è l’assicurato, ovvero il ” Procuratore” della Società.
Tenuto conto che la compagnia di assicurazione deve provvedere alla liquidazione delle somme al beneficiario ” Socio Procuratore”, l’ Istante chiede di chiarire se occorra “effettuare il versamento delle Ritenute Fiscali” da parte della Società estinta e, pertanto, se possa provvedere in qualità di liquidatore.
Per il Fisco, nel caso di specie, il liquidatore istante fa presente che, successivamente alla cancellazione della Società dal Registro delle Imprese, avvenuta in data 1° ottobre 2020, ha appreso che a un Socio Procuratore sarebbe stato erogato il trattamento di fine mandato per effetto di una polizza assicurativa sottoscritta dalla Società estinta.
Al riguardo, si ritiene che, poiché alla data di erogazione delle somme (allo stato non ancora attuata), la Società risulta cancellata dal Registro delle Imprese e, dunque, estinta, le predette somme non potranno essere assoggettate a ritenuta.
Per completezza, si rileva che, in linea generale, il trattamento di fine mandato è un’indennità che le società possono corrispondere agli amministratori/collaboratori alla scadenza del loro mandato e che si forma per effetto dell’accantonamento pluriennale, in apposito fondo, di una quota parte del compenso spettante agli amministratori/collaboratori per il loro ufficio.

Edilizia Ravenna: rinnovato il CIPL Industria e Cooperative

Firmato il 14/3/2022, tra AGCI Emilia-Romagna, CONFCOOPERATIVE Romagna, LEGACOOP Romagna, ANCE Romagna e FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL, l’accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale per i lavoratori dipendenti delle imprese cooperative ed industriali che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini della provincia di Ravenna

Con il presente accordo si intende modificare ed integrare specifiche parti dei contratti provinciali in essere, sia per il settore delle cooperative sia per quello delle imprese industriali nella provincia di Ravenna.

Le nuove disposizioni saranno in vigore dall’1/4/2022 al 31/12/2023.

Permessi lutto
Per i lavoratori viene riconosciuto un giorno di permesso retribuito aggiuntivo annuale da utilizzarsi esclusivamente in caso di lutto di un parente entro il secondo grado.
Per i lavoratori extracomunitari viene riconosciuto un giorno di permesso retribuito aggiuntivo annuale da utilizzarsi esclusivamente in caso di lutto nel Paese di origine di un parente entro il secondo grado.

Indennità di trasferta
– Per le COOPERATIVE le nuove indennità di trasferta giornaliera, da riconoscere in caso di cantieri posti al di fuori del territorio comunale in cui ha sede l’azienda, sono le seguenti:

Fasce km

Indennità (Euro)

20-30 5,76
31-40 9,51
41-50 11,56
>50 13,26

Si precisa che il calcolo della distanza prende come punto di partenza il luogo di assunzione del lavoratore.

– Per le AZIENDE INDUSTRIALI le nuove indennità di trasferta giornaliera da riconoscere in caso di cantieri posti al di fuori del territorio comunale in cui ha sede l’azienda, sono le seguenti:

Fasce km

Indennità (Euro)

20-30 9,5
31-40 12,00
41-50 13,00
>50 15,00

Si precisa che il calcolo della distanza prende come punto di partenza li luogo di assunzione del lavoratore.

Sia per il comparto industriale che per quello cooperativo vengono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore presenti a livello aziendale.
Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’applicazione dei CCNL di riferimento.

Indennità di reperibilità
Relativamente a fasi lavorative che riguardano lavori eseguiti nell’ambito di servizi di pubblica utilità, che prevedono attività con regimi di orano flessibile e continuato imposto dagli Enti appaltanti, con interventi nell’arco di tempo della durata di 24 ore giornaliere, le parti concordano di confermare una indennità di reperibilità ai lavoratori che sono disponibili, per il periodo concordato commisurata ad un valore settimanale.

– Per le COOPERATIVE, tale valore viene aggiornato a Euro 110,00 lorde per i responsabili di cantiere compresi i capi squadra e a Euro 82,50 lorde per le maestranze addette.
Così come in precedenza, le indennità di reperibilità sono riconosciute per un periodo transitorio e limitato, conseguentemente non hanno carattere retributivo ai fini dei vari istituti contrattuali.

– Per le AZIENDE INDUSTRIALI tale valore viene individuato in Euro 110,00 lorde per i responsabili di cantiere compresi i capi squadra e a Euro 82,50 lorde per le maestranze addette. Tale cifra verrà raggiunta al termine del triennio dalla data di vigenza del presente accordo (quindi dal 2024) con una fase transitoria che prevede per il 2022 Euro 50,00 lorde per i responsabili di cantiere compresi i capi squadra e Euro 37,00 lorde per le maestranze addette, per il 2023 Euro 85.00 lorde per i responsabili di cantiere compresi i capi squadra e Euro 53,00 lorde per le maestranze addette. Qualora, per comprovate esigenze aziendali la turnazione di reperibilità sia inferiore alla settimana, l’indennità viene riparametrata sugli effettivi giorni di reperibilità prestata. Tale riparametrizzazione verrà comunicata alle OO.SS. territoriali.

Sono fatti salve condizioni di miglior favore per i lavoratori esistenti in azienda.

Indennità di mensa
Si confermano le percentuali esistenti per la fruizione del pasto. Qualora l’organizzazione aziendale renda difficoltoso o impossibile garantire un servizio mensa o una convenzione presso mense o ristoranti. l’azienda eroga ai dipendenti un buono pasto giornaliero pari ad Euro 8,00. Le parti concordano la preferenza per l’utilizzo di buoni elettronici.
Sono fatti salve condizioni di miglior favore per i lavoratori esistenti in azienda.

Professionalità
Il passaggio dal 1° al 2° livello dovrà avvenire, per le imprese cooperative, entro e non oltre i 12 mesi dall’assunzione e per le aziende industriali entro e non oltre i 16 mesi dall’assunzione. Trascorso tale periodo, qualora il lavoratore abbia palesemente dimostrato di non avere maturato la professionalità necessaria per il passaggio di livello, l’azienda fornirà argomentata motivazione in forma scritta alle OO.SS. territoriali e all’interessato, su sua precisa richiesta.

Formazione
Ai fini di contribuire all’obiettivo di una sempre maggior sicurezza sui luoghi di lavoro, viene introdotto l’obbligo di 4 ore aggiuntive di formazione per la prevenzione e sicurezza per tutti i dipendenti che abbiano superato i 60 anni di età. Tale formazione andrà svolta presso la Scuola Edile di Ravenna.

EVR (Elemento Variabile della Retribuzione)
– Per le AZIENDE COOPERATIVE, viene confermata la vigente disposizione territoriale su EVR. Entro il 15 di aprile di ogni anno, le parti si incontreranno per la definizione dell’EVR da erogare cosi come previsto dall’integrativo vigente.

– Per le AZIENDE INDUSTRIALI, solo per l’anno edile 2020/2021, per i lavoratori in forza alla data di firma del presente accordo verrà corrisposta una indennità forfettaria annua come di seguito indicata, da proporzionare in base ai mesi di presenza in azienda.

Livelli

Importi in Euro

7 e 7Q 750,00
6 700,00
5 580,00
4 540,00
3 500,00
2 450,00
1 390,00

L’una tantum determinata per EVR ANCE viene erogata a tutti i lavoratori in forza al 1 aprile 2022 con anzianità superiore a 6 mesi in un’unica soluzione.

Pei gli anni successivi di vigenza del presente accordo, in conformità a quanto previsto dal CCNL di settore, le parti si danno atto che si incontreranno entro il 31 maggio 2022 per la definizione dei parametri e dei meccanismi di erogazione, necessari al line di garantire lo speciale regime di detassazione ed eventuale decontribuzione previsti dalla legislazione vigente.
Annualmente entro il mese di febbraio le parti si incontreranno per la valutazione sull’esito dei parametri dell’EVR.