Esenzione IRPEF e IRAP per le borse di studio ITS Academy

Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate sull’esenzione fiscale delle borse di studio erogate ITS Academy (Agenzia delle entrate, risposta 6 agosto 2025, n. 204).

La Fondazione istante, un’ITS Academy, ha presentato un’istanza di interpello per avere chiarimenti sul corretto trattamento tributario ai fini IRPEF e IRAP delle borse di studio che eroga, nell’ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA ­- MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 Investimento 1.5 ”Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” Azione ”Potenziamento dell’offerta formativa degli ITS Academy”.

Lo scopo di queste borse è assicurare la frequenza dei percorsi formativi ITS Academy agli studenti e contribuire a coprire le spese di vitto, alloggio e/o viaggio, promuovendo pari opportunità nell’accesso ai benefici del diritto allo studio, anche per la formazione professionale terziaria.

L’importo erogato è individuato, sulla base di apposita istruttoria, dalle fondazioni, applicando i criteri e gli importi unitari definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320.

 

L’Agenzia delle entrate premette che, in linea generale, le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR.

Come chiarito nella circolare del Ministero delle finanze 23 dicembre 1997, n. 326, per la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc..

Relativamente agli assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, nel citato documento di prassi è stato precisato che rientrano nel novero di tali erogazioni oltre quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale, anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro, mentre sono comunque da escludere dalla previsione di cui alla citata lettera c) le spese sostenute ai fini delle selezioni preliminari del personale da assumere.

 

Al di fuori delle ipotesi di esenzione tassativamente previste dalla legge, tali somme sono soggette a imposizione.

Ai fini IRAP, l’articolo 10-bis del D.Lgs. n. 446/1997 stabilisce che le somme esenti dall’IRPEF sono escluse dalla base imponibile IRAP.
L’Agenzia evidenzia che la Legge n. 99/2022, ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy) con l’obiettivo di promuovere l’occupazione e rafforzare lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza.

 

In sede di conversione del D.L. n. 45/2025 convertito dalla Legge n. 79/2025, è stato introdotto, all’articolo 4 della Legge n. 99/2022, il comma 9­bis il quale ha previsto che a decorrere dall’anno d’imposta 2025, sono esenti dall’IRPEF le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi di cui all’articolo 5, comma 1, inclusi le borse di studio di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a).
Di conseguenza, per effetto di questa nuova disposizione, dal periodo d’imposta 2025, le borse di studio corrisposte dall’Istante sono esenti dall’IRPEF e, in conseguenza, sono escluse dalla base imponibile IRAP ai sensi del citato articolo 10-bis del D.Lgs. n. 446/1997.

Le tutele 2025 per i lavoratori durante le emergenze climatiche

Con la conversione in legge del D.L. n. 92/2025 sono state introdotte alcuni interventi di sostegno al reddito in caso di sospensione dell’attività (Legge 1° agosto 2025, n. 113).

La Legge n. 113/2025 di conversione del D.L. n. 92/2025 con l’introduzione dell’articolo 10-bis ha varato alcune tutele per i lavoratori in casi di emergenze climatiche. Infatti, al fine di fronteggiare questi eventi, compresi quelli relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.  148/2015, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo). A tali imprese che presentano domanda di integrazione salariale si applica inoltre l’esonero dal pagamento del contributo addizionale (previsto dall’articolo 13, comma 3 del D.Lgs. n.  148 del 2015).

Per lo stesso fine e per lo stesso periodo, il trattamento (di cui all’articolo 8 della Legge n.  457/1972, previsto nei casi di intemperie stagionali) è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. 

In questo caso, le integrazioni al reddito non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, (previsti all’articolo 8 della predetta legge n.  457/1972).

Infine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorirà l’adozione di specifici protocolli sottoscritti dalle parti sociali in merito a linee guida relative a misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.

CIRL Lapidei Artigianato Piemonte: siglato il rinnovo

Con il rinnovo previsti aumenti salariali e premio di produttività

Lo scorso 31 luglio 2025, le Associazioni datoriali Cna, Casartigiani e le Organizzazioni sindacati Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil della Regione Piemonte hanno firmato il nuovo contratto collettivo regionale per i lavoratori e le aziende del settore del legno, dell’arredo e dei materiali lapidei. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2028.

 

Le novità previste dall’accordo riguardano l’ aumento salariale nella misura dell’1,5% sui minimi retributivi su tutte le mensilità (Elemento Economico Regionale) che verrà erogato con la retribuzione del mese di settembre. Viene precisato, inoltre, che gli arretrati maturati da gennaio ad agosto 2025 vengono erogati in due tranches, ciascuna pari al 50% dell’importo complessivo, con le retribuzioni dei mesi di ottobre e novembre.

Stabilito anche l’inserimento di un premio di produttività fino al 3% dei minimi nazionali in vigore al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione. Inoltre, è prevista l’erogazione di un importo Una Tantum pari a 230,00 euro in due tranches:
– 140,00 euro con la retribuzione di settembre 2025;
– 90,00 euro con la retribuzione di marzo 2026.

Minimi retributivi Legno/Arredamento Artigianato

Livello Minimo al 31 dicembre 2024 Aumento 1,5% Totale
AS 2.108,37 31,63 2.140,00
A 1.965,19 29,48  1.994,67
B 1.796,32 26,94 1.823,26
CS 1.718,25 25,77 1.744,02
C 1.639,40  24,59 1.663,99
D 1.549,71 23,25  1.572,96
E  1.467,59  22,01 1.489,60
F 1.378,91 20,68 1.399,59

Minimi retributivi Lapidei Pmi

Livello Minimo al 31 dicembre 2024 Aumento 1,5% Totale
1  2.225,34 33,38 2.258,72
2 2.086,39 31,30 2.117,69
3 1.816,88 27,25 1.844,13
4 1.703,85 25,56 1.729,41
5 1.639,71 24,60 1.664,31
6 1.564,27 23,46 1.587,73
7 1.454,29  21,81 1.476,10

 

Gestione delle informazioni relative ai dipendenti: sanzionata un’azienda del settore automobilistico

Il provvedimento è scattato a causa dei questionari post-malattia (Garante per la protezione dei dati personali, nota 1° agosto 2025, n. 537).

L’Autorità garante della protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di 50.000 euro a un’azienda del settore automobilistico per aver gestito in modo scorretto le informazioni dei propri dipendenti, incluse quelle sulla salute.
Il provvedimento è scattato a seguito di una segnalazione sindacale, che ha evidenziato una pratica diffusa all’interno dell’impresa: dopo assenze per malattia, infortunio o ricovero, i lavoratori venivano sottoposti a un colloquio accompagnato da un questionario.
Il documento, compilato da un diretto responsabile, veniva poi trasmesso all’ufficio risorse umane che con il responsabile e/o con il medico competente valutava, in base a quanto rappresentato dall’azienda, eventuali iniziative a tutela della salute dei lavoratori, ad esempio modificando la postazione di lavoro o intervenendo sulle relazioni lavorative.
Tuttavia, nel corso dell’istruttoria il Garante ha riscontrato numerose violazioni del Regolamento UE (GDPR), tra cui l’assenza di un’informativa chiara e trasparente ai dipendenti e la mancanza di una base giuridica per il trattamento dei dati, anche relativi alla salute.
Il Garante ha inoltre ravvisato una conservazione di dati dei lavoratori non pertinenti (nel caso di assenze dal lavoro) e sproporzionati (fino a dieci anni), e un trattamento di dati non rilevante per valutare le capacità professionali del personale.
L’Autorità ha dunque ordinato all’azienda il divieto del trattamento dei dati e la cancellazione di quelli già raccolti e conservati.
Nel comminare la sanzione l’Autorità ha tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni, del fatto che il trattamento ha riguardato anche dati sulla salute, del numero di dipendenti coinvolti (circa 890) e del fatturato dell’azienda.

CCNL Consorzi ed enti di industrializzazione: siglato il rinnovo che prevede nuovi minimi ed indennità

Previsti aumenti, indennità, arretrati e novità su classificazione del personale, malattia e previdenza complementare

Il 1° agosto 2025 Ficei e le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Findici hanno siglato il rinnovo contrattuale per il personale dei consorzi e degli enti di sviluppo industriale per il triennio 2025-2027. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027 sia per la parte economica che normativa. Il contratto continua a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza, fino alla data di decorrenza del rinnovo successivo. 
Tra le novità previste dal rinnovo si segnalano aumenti retributivi, nuove indennità ed arretrati per il periodo gennaio-agosto 2025, da erogarsi ad ottobre 2025.

Livello Minimo al 31.12.2024 Aumento 1.1.2025 Minimo 1.1.2025 Aumento 1.1.2026 Minimo 1.1.2026 Aumento 1.1.2027 Minimo 1.1.2027
A1 1.933,53 77,34 2.010,87 55,30 2.066,17 36,16 2.102,33
A2 2.056,87 82,27 2.139,14 58,83 2.197,97 38,46 2.236,44
A3 2.135,79 85,43 2.221,22 61,08 2.282,31 39,94 2.322,25
B1 2.190,67 87,63 2.278,30 62,65 2.340,95 40,97 2.381,92
B2 2.348,26 93,93 2.442,19 67,16 2.509,35 43,91 2.553,26
B3 2.417,46 96,70 2.514,16 69,14 2.583,30 45,21 2.628,51
C1 2.790,04 111,60 2.901,64 79,80 2.981,44 52,18 3.033,61
C2 3.204,62 128,18 3.332,80 91,65 3.424,46 59,93 3.484,38
C3 3.330,82 133,23 3.464,05 95,26 3.559,31 62,29 3.621,60
Q1 3.413,64 136,55 3.550,19 97,63 3.647,82 63,84 3.711,65
Q2 3.553,70 142,15 3.695,85 101,64 3.797,48 66,46 3.863,94

Per quanto riguarda l’indennità di funzione gli importi sono indicati nella tabella seguente.

Livello Importo 1.1.2025 Importo 1.1.2026 Importo 1.1.2027
Q2 540,80 555,67 565,40
Q1 239,29 245,78 250,08

Gli arretrati vengono erogati in busta paga entro ottobre 2025.

Livello Importo Gennaio-Agosto 2025
A1 618,73
A2 658,20
A3 683,45
B1 701,01
B2 751,44
B3 773,59
C1 892,81
C2 1.025,48
C3 1.065,86
Q1 1.092,36
Q2 1.137,18

Dal 1° gennaio 2025 l’importo relativo all’elemento di garanzia retributiva è pari a 52,00 euro. L’indennità di reperibilità giornaliera viene erogata nelle seguenti misure:

– reperibilità fino a 4 ore giornaliere: 12,00 euro lorde/giorno;

– reperibilità da 4 ad 8 ore giornaliere: 15,00 euro lorde/giorno; 

– reperibilità da 8 a 10 ore giornaliere: 17,00 euro lorde/giorno; 

– reperibilità da 10 a 12 ore giornaliere: 22,00 euro lorde/giorno. 

Dal 1° settembre 2025 il lavoratore che svolge la funzione di maneggio denaro contante e/o assegni con responsabilità e oneri per errori ha diritto ad un’indennità pari a 55,00 euro
Dal 1° settembre 2025 per la trasferta al di fuori della propria sede di lavoro (almeno 10km) al lavoratore spetta un’indennità pari a 44,00 euro. Sempre alla medesima decorrenza, il rimborso per il pranzo e la cena è pari a 66,00 euro giornaliere con un massimale di 33,00 euro per singolo pasto. Per quel che concerne l’indennità di rischio, dal 1° settembre 2025, questa aumenta fino a 358,00 euro
Anche l’indennità di mensa è soggetta ad un incremento. Infatti, il buono pasto o ticket restaurant è fissato nella misura di 8,00 euro

 

Tra le novità normative si segnala l’inserimento, all’interno della categoria C della classificazione del personale, della figura professionale di “addetto ufficio stampa”. Inoltre, le Parti hanno stabilito di istituire, a partire dal mese di ottobre 2025, una Commissione paritetica tecnica al fine di esaminare le declaratorie e il sistema classificatorio. La fine dei lavori è prevista per maggio 2027.

 

Cambia anche il periodo di prova nelle seguenti misure:
– 2 mesi per la categoria A;
– 2 mesi per la categoria B;
– 5 mesi per la categoria C;
– 6 mesi per la categoria Q. 

 

Il trattamento economico per la malattia e il relativo periodo di comporto è così disciplinato:
– 100% della retribuzione nei primi 12 mesi;
– 30% dal 13° al 18° mese;
– dal 19° al 22° mese con conservazione del posto.
In base alla gravità della malattia, l’Ente può concedere, su richiesta del lavoratore, allo scadere del termine per la conservazione del posto di lavoro, indipendentemente dal periodo di comporto, un’aspettativa non retribuita della durata massima di 6 mesi, periodo elevabile a 18 mesi per i lavoratori affetti da malattie gravissime quali ad esempio oncologiche, ortopediche gravi, sclerosi, ictus, coma o per interventi chirurgici di trapianto di organi vitali o by pass coronarico. 

 

La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare è pari al 3%

Trattamento IVA certificazioni competenze digitali: negata esenzione per assenza requisito oggettivo

L’Agenzia delle entrate ha analizzato il trattamento ai fini IVA delle certificazioni di competenze digitali, soffermandosi sul mancato riconoscimento dell’esenzione per difetto del requisito oggettivo, secondo l’articolo 10, primo comma, n. 20) del D.P.R. n. 633/1972 (Agenzia delle entrate, risposta 5 agosto 2025, n. 201).

L’Istante è un’entità riconosciuta e accreditata ufficialmente come ente promotore dello sviluppo delle competenze digitali, svolgendo attività di certificazione strategiche per la modernizzazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (PA) e delle imprese.

Nello specifico l’Istante intende sapere se tali certificazioni possano rientrare nell’ambito di applicazione dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA.

 

In risposta, l’Agenzia illustra il quadro normativo sull’esenzione IVA.

Tra le operazioni che gli Stati membri esentano dall’IVA, l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della Direttiva 2006/112/CE individua l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili.

In Italia, l’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA recepisce tale disposizione, esentando le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.

 

La circolare 18 marzo 2008, n. 22/E, chiarisce che l’esenzione IVA è subordinata al ricorrere di due requisiti cumulativi:

  • requisito oggettivo: le prestazioni devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, inclusa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
  • requisito soggettivo: le prestazioni devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

L’Agenzia ribadisce, in base ai principi della Corte di Giustizia, che il riferimento a “istituti o scuole” ha un valore descrittivo e non tassativo.
Il riconoscimento può essere effettuato da qualsiasi Amministrazione dello Stato competente, non solo quella scolastica e deve riguardare specificamente il corso educativo, didattico o di formazione che l’organismo intende realizzare.

Il finanziamento di un progetto didattico o formativo da parte di un ente pubblico può costituire un riconoscimento implicito dell’attività specifica.

Per gli organismi privati, il riconoscimento può avvenire tramite iscrizione ad albi o accreditamento.

L’Agenzia, però, sottolinea che il semplice “accreditamento” di un ente non gli conferisce automaticamente la possibilità di esentare tutte le attività formative.

Il riconoscimento deve riguardare specificatamente il corso educativo, didattico o di formazione.

 

Nel caso di specie, per le certificazioni in argomento, il requisito oggettivo non sembra sussistere. La Società stessa, infatti, ha ammesso che a queste certificazioni non risulta collegato alcun corso formativo o attività educativa/formativa.

 

Ai fini del riconoscimento dell’esenzione IVA, dunque, entrambi i requisiti (soggettivo e oggettivo) devono sussistere.
L’esenzione IVA è stata disposta per agevolare l’accesso alla formazione qualificata, cioè a una specifica attività educativa/didattica/formativa.
Essendo una deroga ai principi generali dell’IVA, l’esenzione va interpretata restrittivamente.
Una prestazione di diversa natura, a meno che non sia strettamente collegata (accessoria) a quella didattica, non può ricevere lo stesso trattamento IVA.

 

Pertanto l’Agenzia, nel caso che gli è stato sottoposto, non si ritiene soddisfatto il requisito oggettivo richiesto dalla norma per l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA.

CIRL Edilizia Artigianato Veneto: firmato l’accordo di proroga dell’EVR per l’anno 2025

l’EVR 2025 sarà determinato entro marzo 2026 

Il 1° agosto 2025 le Associazioni datoriali Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e le Organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil della Regione Veneto hanno firmato il verbale per la proroga dell’erogazione dell’EVR per l’anno 2025 alle stesse condizioni stabilite dai precedenti contratti di settore.

L’accordo stabilisce che l’erogazione dell’elemento variabile della retribuzione avverrà dal 1° aprile 2026 al 31 luglio 2027. Per la determinazione dell’emolumento si procederà al confronto dei dati del 2025 con quelli del 2024. Ai fini della determinazione definitiva, il verbale di accordo prevede che le Parti Sociali Regionali si incontrino entro marzo 2026 per verificare e calcolare i parametri confrontati.

E’ previsto, infine, il deposito del verbale da parte di CNA Veneto per avvalersi della detassazione dei premi di produttività.

Studenti e personale scolastico: stabilizzata la tutela assicurativa

Dall’anno scolastico e accademico 2025-2026 la misura sarà strutturale grazie alle modifiche apportate al D.L. n. 90/2025 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 4 agosto 2025).

Dal prossimo anno scolastico e accademico 2025-2026 la misura della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore diverrà strutturale. La stabilizzazione dell’assicurazione è resa possibile dalle modifiche apportate al D.L. n. 90/2025 in sede di conversione in Legge n. 109/2025 (articolo 2-ter).

In sostanza, l’emendamento al D.L. n. 90/2025, inserito durante l’iter parlamentare rende strutturale la previsione della copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni per tutti gli studenti e il personale docente e non docente per ogni attività e in tutti gli istituti di istruzione del Paese introdotta nel nostro ordinamento dal cosiddetto Decreto Lavoro (articolo 18 del D.L. n. 48/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023) e prorogato dal Decreto Omnibus (articolo 9 del D.L. n. 113/2024, convertito nella Legge n. 143/2024).

Per l’attuazione della norma si stabilisce una copertura finanziaria crescente: sono cinque i milioni di euro stanziati per l’ultimo quadrimestre del 2025, più che raddoppiati nel 2026, mentre dal 2027 sono stimate coperture via via in aumento fino a raggiungere i 13,03 milioni di euro dal 2034.

Ebifarm: stabilite le prestazioni da erogare per il 2025

Dal 1° settembre 2025 è possibile presentare domanda per il contributo “genitorialità”

L’Ente Bilaterale Nazionale Farmacie Private ha stabilito di erogare, in favore di lavoratori e lavoratrici con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, le seguenti prestazioni in forma diretta:

– contributo assistenza non autosufficienza: prevede il riconoscimento di 400,00 euro per l’assistenza di familiari non autosufficienti;

– contributo per la genitorialità: prevede il riconoscimento di 250,00 euro per la frequenza di uno o più figli all’asilo nido.

Potranno presentare domanda per i lavoratori dipendenti impiegati presso le aziende che sono in regola con i versamenti previsti dal contratto di settore. Inoltre, è richiesto che gli istanti abbiano un ISEE pari o inferiore a 30.000 euro. 

Le domande possono essere presentate:

– per la prestazione “assistenza non autosufficienza”, fino al 31 dicembre 2025;

– per la prestazione “genitorialità”, dal 1° settembre 2025 al 30 giugno 2026.

Una volta approvata, la richiesta di contributo verrà processata e il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione. Il pagamento sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente al momento della domanda.

CIPL Edilizia Industria Ancona: proroga del contratto e determinazione EVR 2025

Valorizzato l’EVR al 4% e prorogato il contratto per i lavoratori edili della provincia di Ancona

Il 16 luglio scorso, il Collegio dei Costruttori Edili, Confindustria e le Organizzazioni sindacali Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil della provincia di Ancona hanno siglato un verbale di accordo che stabilisce la proroga, dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, del contratto integrativo di settore, scaduto il 31 dicembre 2024.

Per quel che riguarda l’art.7, relativo all’Elemento variabile della retribuzione, è stato introdotto un parametro territoriale di calcolo ossia il numero di imprese iscritte alla Cassa Edile di Ancona, che si aggiunge ai 3 parametri già presi in considerazione, vale a dire:
– numero medio di lavoratori iscritti;
– monte salari medio denunciato;
– valore medio delle ore denunciate.

 

Ai fini della determinazione dell’EVR sono stati confrontati gli indicatori relativi al triennio 2021-2023 con quelli del triennio 2022-2024 ed è emerso l’esito positivo di tutti e 4 con la conseguente quantificazione dell’EVR al 4% dei minimi tabellari del 2018. L’emolumento viene corrisposto nell’anno 2025 (gennaio-dicembre). 

Operai
 

Livello Importo
Operaio di 4° livello 0,2784
Operaio specializzato 0,2588
Operaio qualificato 0,2328
Operaio comune 0,1988
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti 0,1792
Custodi, portinai, guardiani con alloggi 0,1592

Impiegati

Livello Importo
7 68,83
6 61,94
5 51,62
4 48,18
3 44,74
2 40,26
1 34,41

Viene precisato che, a decorrere da luglio 2025 e fino a dicembre 2025, l’aliquota Cassa Edile pari al 2,25% della massa salariale viene diminuita dello 0,45%; diventando così dell’1,80% (1,50% a carico dell’azienda e 0,30% a carico dei lavoratori).